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venerdì 27 dicembre 2024

Entra in carcere per visita a detenuto con una scheda Sim occultata nel reggiseno. Per la Cassazione non è reato.

 

Il reato di cui all’art. 391ter è stato introdotto dal Decreto Legge 130/2020 (conv. in Legge 173/2020) per evitare che i detenuti sottoposti a regime detentivo ordinario (per quelli sottoposti all’art. 41bis della Legge 354/75 valgono le disposizioni dell’articolo 391bis) comunicassero con l’esterno qualora non autorizzati.

 

La signora E.C.  però si ritrovava imputata in un processo penale perché, recatasi in carcere per un colloquio con il compagno ivi detenuto, aveva pensato di occultare nel reggiseno una scheda Sim a lei intestata, ma il Tribunale di Campobasso l’assolveva.

 

Il Procuratore Generale proponeva ricorso immediato per Cassazione (quindi era talmente sicuro che saltava l’appello) contro la decisione (sentenza) del Tribunale sostenendo che nella nozione di dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni (definizione dell’art. 391ter sotto riportata) fosse logicamente e ovviamente (visto lo scopo della condotta della donna, cioè teleologicamente per gli esperti) ricompresa anche la Sim. Altrimenti porta un pezzo oggi, porta un pezzo domani, il telefono o il dispositivo lo si costruisce comunque!

 

Premesso quanto sopra la Corte di cassazione - Sezione VI Penale - con sentenza nr. 1099 del 11/9/2024 riconosceva però la correttezza della decisione di primo grado ritenendo infondato il ricorso, in forza del “principio di tassatività” ossia quello per cui ogni fattispecie penale deve essere prevista dal legislatore in tutti i suoi elementi e non è ammessa l’analogia perché altrimenti si violerebbe il principio costituzionale per cui “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” e “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”.

 

Insomma secondo la Corte di cassazione la scheda Sim “costituisce un accessorio che può essere inserito all’interno sia di un altro telefono cellulare che di altri dispositivi…  ma… senza il dispositivo in cui va inserita non è, di per sé,  idonea a consentire delle comunicazioni”.

 

A seguire il link per scaricare l’interessante sentenza.

 

 

 https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/42941_11_2024_pen_noindex.pdf

 

 

Art. 391-ter.

(Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti).

 

Fuori dei casi previsti dall'articolo 391-bis, chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.


Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.


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