La legge 25 novembre 2024, n. 177 ha previsto "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
Ha integrato, in particolare, gli artt. 589-bis, 590-bis e 727 del codice penale (in neretto le modificazioni).
589-bis Omicidio stradale o nautico
1. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte.
2. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate dall’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
Commi da 3 a 8 omissis
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La pena viene prevista anche per chi abbia abbandonato, su strada o nelle relative pertinenze, un animale domestico che abbia provocato un incidente mortale.
Si deve trattare, quindi:
- dell'abbandono di un animale domestico fatto per strada o nelle sue pertinenze (quelle indicate nell'art. 24 del Codice della Strada);
e, l’animale abbandonato, senza controllo, sulla strada o sua pertinenza, deve costituire la causa diretta dell’incidente.
Quanto al concetto di “Animale domestico” si ritiene si debba far riferimento alla definizione di animale da compagnia contenuta nella Convenzione di Strasburgo del 13 novembre 1987, ratificata con legge n. 201/2010 ("ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia")
N.B.: la norma, pur facendo riferimento all’abbandono di animali, non richiama la fattispecie prevista dall’art. 727 cp e, pertanto, non possono ritenersi applicabili all’ipotesi in argomento gli elementi caratteristici di quella fattispecie .
Non viene stabilito alcun limite temporale tra il
momento in cui
l’animale viene abbandonato e quello in cui avviene l’incidente facendo
così ritenere sufficiente dimostrare che l’abbandono sia avvenuto su
strada o
su una sua pertinenza, a prescindere dalla circostanza che l’animale
abbia
vagato da solo per molto tempo prima di provocare l’incidente stradale.
Aggravante dello stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti per il reato di omicidio stradale.
Con la modifica del comma 2 si è voluto coordinare la norma in conseguenza della modifica apportata all’art. 187 del Codice della strada che non prevede più lo stato di alterazione quale presupposto del reato.
Il legislatore, se da un lato ha ritenuto configurabile l’illecito di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope a prescindere dalla prova di un effettivo stato di alterazione, dall’altro ha mantenuto questa particolare condizione psicofisica quale presupposto per l’applicazione della circostanza aggravante dell’omicidio stradale. Per tale motivo, il comma 2 dell’art. 589-bis non contiene più il richiamo all’art. 187 cds.
Pertanto, diversamente da quanto previsto nell’art. 187 Codice delle Strada, ai fini dell’applicazione dell’aggravante prevista dal comma 2, oltre all’assunzione della sostanza, occorrerà provare anche lo stato di alterazione del conducente che ha provocato l’incidente.
Gli stessi concetti sono validi anche in relazione alla modifiche dell'articolo successivo.
590-bis
Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime
1. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alla guida di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
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