Buona lettura!
Il reato di voto di scambio si configura come un accordo illecito tra un candidato o un politico e un elettore, per cui quest'ultimo promette di esprimere il proprio voto a favore del primo in cambio di favori, denaro o altri benefici. Tale comportamento compromette gravemente i principi democratici di trasparenza e uguaglianza elettorale e, pertanto, è rigorosamente perseguito dalla legge.
In particolare, l'articolo 416-ter punisce «Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis». Allo stesso modo è punito «chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma». Il terzo comma dispone che «Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell’art. 416bis aumentata della metà». Ovviamente «In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo (n.d.a. art. 416 ter) consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici».
Una delle modifiche più rilevanti è stata introdotta nel 2014 con la legge n. 62, che ha inasprito le pene e ampliato le fattispecie di reato. Con questa riforma, non solo l'offerta di denaro, ma anche di favori o altri vantaggi personali o professionali, rientra nella definizione di voto di scambio.
In soldoni, per configurare il reato di voto di scambio, è necessario che sussistano alcuni elementi:
- Deve sussistere un accordo tra le parti, in cui l'elettore promette di votare in un determinato modo in cambio di benefici.
- Il beneficio promesso può essere di natura economica, ma anche un vantaggio personale o professionale.
- Entrambe le parti devono essere consapevoli dell'illiceità dell'accordo.
La nuova formulazione dell'art. 416-ter ne ha ampliato il campo applicativo sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. Sotto il primo profilo:
è previsto che la promessa di procacciare voti può essere ricevuta sia dall'uomo politico sia da intermediari e può provenire tanto da soggetti estranei alla consorteria criminosa, quanto da esponenti del sodalizio mafioso.
Sotto il secondo profilo:
la controprestazione della promessa non è più limitata al denaro e alle altre utilità ma comprende anche la disponibilità «a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa».
Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 43 del 2019, l'art. 416-ter punisce puramente e semplicemente l'accordo stipulato con l'appartenente ad un'associazione mafiosa. Quanto poi all'ipotesi in cui l'intesa che contempli l'utilizzo delle modalità mafiose, occorre ancora una volta richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui tali modalità «ricorrono anche quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, sicché non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416 bis c.p., comma 3, può dirsi immanente all'illecita pattuizione» (Sez. 5, n. 42227 del 03/09/2021, Galletta, Rv. 282041 - 01; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, P., Rv. 263845 - 01).
In proposito pare opportuno ricordare che il concorso di persone (anche e soprattutto esterno in questo caso) può essere sia di natura materiale, sia di carattere morale quando rafforza o consolida il proposito criminoso dell'agente.
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