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sabato 1 febbraio 2025

Estradizione Almasri. Atto " DOVUTO O ATTO VOLUTO" quello del Procuratore di Roma, Lo Voi? Le tre campane. Una sintesi delle opinioni di tre illustri personalità del diritto: il Prof. Oliviero Mazza, il dr. Edmondo Bruti Liberati, il prof. Vladimiro Zagrebelsky. E, infine, il parere di Me.Fisto!

 


 

PREMESSE

 

- l’estradizione (passiva in questo caso) è atto politico.

- l’Italia si è obbligata a cooperare nell’ambito di un accordo internazionale che fa salve le norme nazionali (art. 89, comma 1, della Legge 232/1999)1

 

FATTO

 

La Polizia  arrestava il sig. (Generale)  Almasri - Capo della Polizia Giudiziaria libica - per un mandato spiccato nei suoi confronti per crimini di guerra e contro l'umanità che sarebbero stati commessi nella prigione di Mittiga, vicino a Tripoli, dal febbraio 2011: l’uccisione di 34 persone e violenze su un bambino.  Su richiesta dell’Interpol la Digos di Torino lo catturava il 19 gennaio 2025 in occasione della partita Juventus-Milan (i gobbi portan male!). Il soggetto, tuttavia, veniva scarcerato e rimpatriato in Libia con  un aereo di Stato perché l’arresto non veniva convalidato in quanto, nella fattispecie, il provvedimento avrebbe dovuto seguire un iter diverso. In particolare non era stato “preceduto dalle interlocuzioni con il Ministro della Giustizia, titolare dei rapporti con la Corte penale internazionale…” e non aveva “fatto pervenire nessuna richiesta in merito", evidenziava nell'ordinanza la Corte di Appello di Roma, che ne disponeva l'immediata scarcerazione.

 

DIRITTO

 

Domanda: gli articoli 11 e 14 della Legge 237/20122 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni Sello statuto istitutivo della Corte penale internazionale) ammettono deroghe2, posto che “lo Stato italiano coopera con la Corte penale internazionale … omissis… nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano?

La denuncia presentata dall’Avvocato Li Gotti doveva, piuttosto, essere iscritta a Mod. 45 ossia fra “gli atti non costituenti notizia di reato” posto che andava fatto riferimento all’art. 6  - comma 2 - della Legge costituzionale 1/1989(3)Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al Collegio di cui al successivo articolo 7… omissis”?

P.s.: se il Procuratore trasmette le sue richieste non pare sia più un atto dovuto, forse … un atto voluto?

CAMPANE

 

1a Campana (Prof. Oliviero Mazza) - Riferimento articolo de “Il Dubbio” del 30 gennaio 2025.

Se era facoltà del Ministro non dare corso all’estradizione - poiché esercitava una facoltà riconosciutagli dalla legge - non era neanche necessario addurre come scriminante l’art. 51 del C.P.  L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilitàperché una legittima scelta politica discrezionale non può integrare una fattispecie di reato. 

Figuriamoci il favoreggiamento o il peculato! (peraltro  l’utilizzo di voli di Stato in questi casi sembra prassi assodata). 

Ulteriore conseguenza sarebbe che, in questo caso, se non può essere integrata fattispecie di reato non è necessaria (e neanche opportuna n.d.Me.Fisto) l’iscrizione nel registro degli indagati dei vari soggetti (mezzo Governo, in pratica!).

 

2a Campana (dr. Edmondo Bruti Liberati)

 

La Corte di Appello ha disposto la scarcerazione di Almansri perché «il ministro della Giustizia, tempestivamente e ripetutamente sollecitato a confermare la richiesta di arresto, semplicemente non ha risposto» Edmondo Bruti Liberati su La Stampa del 1° febbraio 2025 secondo cui il Tribunale dei Ministri (collegio destinato a decidere se richiedere l’autorizzazione a procedere e attivato dal Procuratore Capo di Roma con la sua decisione) “potrebbe trovarsi a dover valutare se ricorre la causa di giustificazione generale «dell’esercizio di un diritto o dell’adempimento di un dovere» ex art. 51 del C.P. e, se del caso, procedere all’archiviazione, non impugnabile, senza neanche trasmettere gli atti alla Camera”.  

 

3a Campana (prof. Vladimiro Zagrebelsky)

 

L’Italia avrebbe comunque violato il diritto internazionale perché “lo Statuto della Corte prevede che, in caso di mancata collaborazione da parte di uno Stato, la Corte informa per le iniziative necessarie l’assemblea degli Stati che sono parte del sistema della Corte, oppure il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite” da La Stampa del 31 gennaio 2025.

 

Parere di Me.Fisto

 

Se esiste (ed esisteva anche qualche giorno fa) la c.d. “ragione di Stato”, in un momento in cui tutto viene strumentalizzato; se dei mostri sacri del diritto non riescono a mettersi d’accordo tra di loro perché danno interpretazioni diverse di quanto previsto normativamente (ma il diritto può essere giusto o meno, anche se tendenzialmente dovrebbe esserlo; è dinamico perché è, giornalmente, in continua evoluzione, anche nelle sue potenziali interpretazioni; è approssimativo perché tende ad essere tassativo dove è necessario ma non potrà mai essere esaustivo, altrimenti sarebbe soffocante come una dittatura; perché è sul “più probabile che non” che richiamando lo “id quod plerumque accidit  - cioè ciò che accade più spesso - è il criterio in base al quale i giudizi civili spesso sono decisi nella loro probabilistica e umana statistica vicina alla certezza ma, sempre e necessariamente, ricorrendo a presunzioni).

Bene, forse, senza ricorrere al famosissimo U.C.A.S. (meglio noto come Ufficio Complicazioni Affari Semplici) sarebbe stato molto più semplice (e non semplicistico), ricorrendone i presupposti, opporre proprio quella “ragione di Stato” oggi comprensibilissima. E lo sanno tutti!

 

 

 (1) Legge 12 Luglio 1999, n. 232

 

Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998

 

Articolo 89  - Consegna di determinate persone alla Corte

Comma 1: La Corte può presentare a qualsiasi Stato nel cui territorio è suscettibile di trovarsi la persona ricercata, una richiesta di arresto e consegna unitamente alla documentazione giustificativa indicata all'articolo 91, e potrà richiedere cooperazione di questo Stato per l'arresto e la consegna di tale persona. Gli Stati parti rispondono ad ogni richiesta di arresto e di consegna secondo le disposizioni del presente capitolo e le procedure previste dalla loro legislazione nazionale.

 

Omissis….

(2) Legge 20 dicembre 2012, n. 237

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

Art. 1 - Obbligo di cooperazione

 

1. Lo Stato italiano coopera con la Corte penale internazionale conformemente alle disposizioni dello statuto della medesima Corte, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, di seguito denominato «statuto», e della presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 2 - Attribuzioni del Ministro della giustizia

1. I rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della Giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito. Il Ministro della giustizia, ove ritenga che ne ricorra la necessità, concorda la propria azione con altri Ministri interessati, con altre istituzioni o con altri organi dello Stato. Al Ministro della giustizia compete altresì di presentare alla Corte, ove occorra, atti e richieste.

2. Nel caso di concorso di più domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o più Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello statuto.

3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l'esecuzione avvenga in tempi rapidi e con le modalità dovute.

 

Art. 11 Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna

 

1. Quando la richiesta della Corte penale internazionale ha per oggetto la consegna di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello statuto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva, il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede alla medesima corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale è richiesta la consegna.

2. La corte d'appello di Roma provvede con ordinanza, contro cui è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 719 del codice di procedura penale. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

3. Qualora la persona nei cui confronti è stata eseguita la misura chieda la concessione della libertà provvisoria ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, dello statuto, la Corte penale internazionale è informata di tale richiesta con le modalità di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della presente legge ai fini di quanto previsto dal paragrafo 5 del medesimo articolo 59.
Sulla richiesta di concessione della libertà provvisoria, nonché sull'eventuale richiesta di revoca della medesima, la corte d'appello di Roma provvede con ordinanza. Si applica l'articolo 719 del codice di procedura penale. Con il provvedimento con cui è concessa la libertà provvisoria la corte d'appello di Roma può imporre, tenuto conto dell'eventuale pericolo di fuga e ove lo ritenga necessario al fine di assicurare la consegna della persona, il rispetto delle prescrizioni previste dagli articoli 281, 282 e 283 del codice di procedura penale. La misura della custodia in carcere può essere in ogni caso sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.

4. Il presidente della corte d'appello di Roma, al più presto e comunque entro tre giorni dall'esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale presso la medesima corte d'appello per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

 

Art. 14 Applicazione provvisoria della misura cautelare

1. Se la Corte penale internazionale ne fa domanda ai sensi degli articoli 59, paragrafo 1, e 92 dello statuto, l'applicazione della misura della custodia cautelare può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:

a) la Corte penale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;

b) la Corte penale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

2. Ai fini dell'applicazione provvisoria della misura della custodia cautelare si osservano le disposizioni dell'articolo 11.

3. Il Ministro della Giustizia comunica immediatamente alla Corte penale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare.
Essa è revocata se entro trenta giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte della Corte penale internazionale con i documenti indicati dall'articolo 91 dello statuto.

 

 (3) Legge costituzionale 1/2019 - art. 6

1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.

2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.

 

 

Codice procedura penale

Art. 697 Estradizione e poteri del Ministro della giustizia

1. Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna a uno Stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione.

1-bis. Il Ministro della giustizia non dà corso alla domanda di estradizione quando questa può compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

1-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare l'estradizione di un cittadino senza regolarne l'esercizio, il Ministro della giustizia rifiuta l'estradizione tenendo conto della gravità del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell'interessato.

1-quater. Il Ministro della giustizia concede l'estradizione della persona che ha prestato il consenso a norma dell'articolo 701, comma 2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui all'articolo 705, comma 2.

1-quinquies. La decisione di non dare corso alla domanda di estradizione è comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato estero e all'autorità giudiziaria.

2. omissis

2. Nel concorso di più domande di estradizione, il Ministro della Giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalità e della residenza della persona richiesta e della possibilità di una riestradizione dallo stato richiedente a un altro stato.

 


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