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sabato 30 novembre 2024

Anonimo esposto, te lo dico di nascosto. Paese che vai, anonimo che trovi!

 

 

Oggi - come da titolo - abbiamo deciso di affrontare un argomento che ci risulta essere sempre d'attualità. Buona lettura e buone riflessioni!

Premessa (per far vedere che siamo preparati!): l’art. 333, comma 3, del Codice di procedura penale dispone che dell’esposto anonimo non può essere fatto alcun uso salvo quanto previsto dall’art. 240 c.p.p. (ossia, a meno che non costituisca corpo del reato o provenga comunque dall’imputato) - vedi nota 1.  

Ma, volgarmente, l’esposto anonimo che cos’è?

Nell’italietta degli italioti è assolutamente il mezzo per vendicarsi di qualcuno e di esprimere nei suoi confronti tutto il rancore che non si ha avuto il coraggio di manifestargli in faccia. Altrimenti è, analogamente, lo strumento per cercare di screditare, mettere in difficoltà, indebolire, insinuare o costringere a lasciare il “campo di battaglia” l’avversario o, comunque, antagonista, stendendo i panni altrui all’aria sporca così che si lordino per forza, quand’anche candidi (perché se non è cacca, di sicuro c’è lo smog).

Diversamente è il modo per rendere noto a qualche autorità superiore (in genere la magistratura oppure un potere sovraordinato che potrebbe così verificare i fatti e intervenire in proposito) qualcosa che non è possibile o non si ritiene possibile comunicare direttamente o pubblicamente (usiamo una locuzione tipica) “a chi di dovere”. Perché? Ecco, bella domanda a cui si possono dare varie risposte. Per esempio:

a)     perché sarebbe inutile;

b)    perché la pagherebbe cara chi lo dovesse fare;

c)     perché non cambierebbe nulla;

d)    perché c’è il rischio che sia coinvolto nelle vicende anche l’eventuale destinatario.

Una cosa è certa: quando iniziano a svolazzare esposti anonimi (e tutto il mondo è paese, quindi - tornando agli ormai vituperati sillogismi, presunti o meno, di qualche soggetto istituzionale del posto - anche Novara, in quanto città del Piemonte, che fa parte dell’Italia, che fa parte del mondo.                   P.s. incidentale: onori ad Angelo Branduardi, influenzati dal fatto che Alexa questa mattina ci ha svegliato con il cane che morse il gatto che… alla “Fiera dell’Est)  significa che in qualche modo sta per piovere. Cosa? Ah, saperlo!

Nota 1: Per giurisprudenza costante, gli elementi contenuti nelle denunce anonime: a) sono inidonei a fondare atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità (perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche); b) possono, però, stimolare l’attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una “notitia criminis” (S.C. sent. nn. 26847/04, 30313/05 36003/06). Inoltre le notizie contenute nell’anonimo possono e debbono, in virtù del principio di obbligatorietà dell’azione penale, costituire spunti per l’investigazione del pubblico ministero o della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per la individuazione di una valida notizia “criminis” (S.C. sent.n. 4329/09).

2 commenti:

  1. bella disamina, e giurisprudenza *comunque* stimolante !

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    1. Grazie Antonio, speriamo che gli “stimoli” siano quelli giusti!

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