In uno dei precedenti articoletti abbiamo scritto della genialità del Senatore Nastri nel convocare per il 13 novembre 2024 una riunione urgente per far spiegare - documenti alla mano (e che documenti!) - ai Fratellini d’Italia novaresi le carte della vicenda che sono costate al dirigente del Comune di Novara (per il momento solo a lui) una sospensione di tre mesi (vedasi il post del 14 novembre 2024 “Fratelli d’Italia a lezione di diritto”).
Adesso ci concediamo il lusso di fare una brevissima osservazione.
L’art. 22 delle Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è composto da sei commi ed è rubricato “Definizioni e principi in materia di accesso”. Non volendo tediarvi, potete tranquillamente scaricare tutto sul sito apposito all’indirizzo https://www.normattiva.it Ne riportiamo, però, parte del primo comma:
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
………
Ora:
- posto che il D.P.R. 184/2006 cioè il Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi all’art. 3 rubricato “Notifica ai controinteressati” prevede che “… la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge (241/90 n.d.a.), è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.
2.
Entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una
motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso….
la domanda, oltre a quelle del titolo, nasce spontanea: ma il “povero” controinteressato era stato informato?
Perché è vero che la "lectio magistralis" tenuta ai Fratelli, convocata urgentemente da Nastri c’è stata il 13 ma, oggi, che è sabato 16 novembre, i dieci giorni non sarebbero, comunque, ancora passati! Com'è stato possibile avere quegli atti e documenti prima? Chi li ha chiesti? Con quali modalità? E perchè gli sono stati dati? Vuoi vedere che potrebbe valere il detto sulla diabolicità del perseverare?
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