Oppure che:
le mancate denunce, i ridimensionamenti, i riappacificamenti, la ripresa della coabitazione, così come le remissioni di querela, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, possono addirittura divenire elementi sintomatici dell'esposizione della vittima alla prosecuzione o all'aggravamento di una relazione maltrattante?
Linee guida sull’applicazione del delitto di cui all’art. 572 del Codice Penale “Maltrattamenti contro familiari o conviventi”.
Interessante e lodevole iniziativa della Procura di Tivoli che ha pubblicato le linee guida - a cura del Procuratore facente funzioni dr. Francesco Menditto e del Sostituto Procuratore dr. Andrea Calice - sul delitto di cui all’art. 572 c.p. e su questioni procedimentali e processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne con un'appendice dedicate alle varie sentenze aggiornate al 7 novembre 2024. Sotto il link per il collegamento
da tre a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se
il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna
in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la
reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima,
la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la
reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.
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