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lunedì 18 novembre 2024

Reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. La Procura della Repubblica di Tivoli pubblica le linee guida.

Lo sapevate che il giudice può trarre il proprio convincimento, in ordine alla ricostruzione del fatto e alla responsabilità penale dell'imputato anche in base alle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che siano sottoposte a vaglio positivo la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del suo racconto, in forza di idonea motivazione, senza la necessità di riscontri esterni?  

Oppure che: 

le mancate denunce, i ridimensionamenti, i riappacificamenti, la ripresa della coabitazione, così come le remissioni di querela, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, possono addirittura divenire elementi sintomatici dell'esposizione della vittima alla prosecuzione o all'aggravamento di una relazione maltrattante?


Linee guida sull’applicazione del delitto di cui all’art. 572 del Codice Penale “Maltrattamenti contro familiari o conviventi”.

 

Interessante e lodevole iniziativa della Procura di Tivoli che ha pubblicato le linee guida - a cura del Procuratore facente funzioni dr. Francesco Menditto e del Sostituto Procuratore dr. Andrea Calice - sul delitto di cui all’art. 572 c.p. e su questioni procedimentali e processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne con un'appendice dedicate alle varie sentenze aggiornate al 7 novembre 2024. Sotto il link per il collegamento

 

Art. 572.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

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