Cerca nel blog

lunedì 18 novembre 2024

Reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. La Procura della Repubblica di Tivoli pubblica le linee guida.

Lo sapevate che il giudice può trarre il proprio convincimento, in ordine alla ricostruzione del fatto e alla responsabilità penale dell'imputato anche in base alle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che siano sottoposte a vaglio positivo la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del suo racconto, in forza di idonea motivazione, senza la necessità di riscontri esterni?  

Oppure che: 

le mancate denunce, i ridimensionamenti, i riappacificamenti, la ripresa della coabitazione, così come le remissioni di querela, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, possono addirittura divenire elementi sintomatici dell'esposizione della vittima alla prosecuzione o all'aggravamento di una relazione maltrattante?


Linee guida sull’applicazione del delitto di cui all’art. 572 del Codice Penale “Maltrattamenti contro familiari o conviventi”.

 

Interessante e lodevole iniziativa della Procura di Tivoli che ha pubblicato le linee guida - a cura del Procuratore facente funzioni dr. Francesco Menditto e del Sostituto Procuratore dr. Andrea Calice - sul delitto di cui all’art. 572 c.p. e su questioni procedimentali e processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne con un'appendice dedicate alle varie sentenze aggiornate al 7 novembre 2024. Sotto il link per il collegamento

 

Art. 572.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

Nessun commento:

Posta un commento

Il karma del Terdoppio colpisce ancora! Chi volle quella cattedrale nel deserto che ai novaresi costa da anni una pacca di soldi?

 Non facciamo la cronistoria perchè anche farla porta sfiga!  Però, ragazzi, ce la siamo presa con la Giunta Ballarè; con tutti gli Assessor...