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lunedì 30 dicembre 2024

Il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili di cui all'art. 314-bis del Codice penale sanziona le condotte distrattive che la giurisprudenza di legittimità riferiva all'abrogata fattispecie di abuso di ufficio. Forse un contentino per evitare guai con l'Unione europea ma qualcuno... ahia!

 

 

 Continuando il nostro viaggio tra norme e giurisprudenza ma con un occhio sempre rivolto alla realtà dei fatti, non potevamo esimerci dal segnalare la decisione sotto riportata della Suprema Corte che qualche vittima la mieterà comunque, in attesa di capire se l'abrogazione del reato di "Abuso di ufficio" sia stata una decisione intelligente o un pochino di meno. Solo un pochino.

La Corte di Cassazione, Sez. VI, ud. 23 ottobre 2024, è stata chiamata a decidere «se l’introduzione dell'art. 314-bis cod. pen. abbia comportato l'abolitio criminis delle condotte di peculato per distrazione poste in essere senza la violazione di specifiche disposizioni di legge».

 

Al quesito ha fornito una risposta negativa chiarendo che «il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili di cui all'art. 314-bis cod. pen. sanziona le condotte distrattive che la giurisprudenza di legittimità riferiva all'abrogata fattispecie di abuso di ufficio».

 

L'ambito applicativo del peculato di cui all'art. 314 cod. pen. non risulta, dunque, modificato in seguito all’abrogazione dell’art. 323 C.p.  disposto dalla Legge Nordio.

 

Nel frattempo sono state sollevate varie questioni di legittimità costituzionale proprio in ordine alla abrogazione del reato di abuso di ufficio, quasi tutte per contrasto, in particolare, alla Convenzione ONU del 2003, c.d. Convenzione di Merida contro la corruzione (Adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116). 

 

Con la Legge 9 agosto 2024, n. 114 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare entrata in vigore il 25 agosto 2024 è stato, tra l’altro, abrogato il reato di “Abuso di ufficio”.

Con Decreto Legge 4 luglio 2024, n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112 è stato introdotto l’art. 314-bis al Codice penale (in vigore dal 10 agosto 2024)

 

Art. 314-bis.
Indebita destinazione di denaro o cose mobili


Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

 

 

 


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