Ringraziando l’Avvocato Lorenzo Sozio per la segnalazione, a seguire la sintesi di una importante sentenza della Corte di Cassazione.
Il conducente - anche se non commette eccesso di velocità o altre violazioni stradali - viola l’obbligo imposto dall’articolo 172 del codice della strada se non si assicura dell’uso della cintura di sicurezza da parte del passeggero trasportato e non si spezza il nesso causale per la mancanza di segnali acustici del mancato allacciamento da parte del deceduto che sedeva sul sedile posteriore.
(Cassazione penale, Sezione IV sentenza n. 46566 del 18 dicembre 2024)
Quando era "verosimile ritenere che l'utilizzo della cintura di sicurezza avrebbe ragionevolmente impedito l'exitus della persona offesa" in quanto sarebbe rimasta all'interno dell'abitacolo;
- rilevato che, secondo l'indirizzo della Corte, il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto e ad omettere l'intrapresa marcia, e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura,
fate mettere ai Vostri passeggeri questa benedetta cintura: "meglio un buon litigio che un cattivo processo!"
E' la conferma di un indirizzo che già la Cassazione aveva in passato: Cassazione Penale sez. V del 19 settembre 2006 n. 30.065
RispondiElimina"Ho ragione, Avvocato?" https://www.youtube.com/watch?v=qsnp044tdVM
Grazie all’Avv. Costa Barbé per la consueta attenzione a temi importanti. Insomma, in ogni caso, “repetita iuvant”!
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