Alberto
Stasi è stato condannato per l’omicidio di Chiara Poggi sulla base degli stessi
elementi per i quali era stato assolto due volte (cioè nonostante la c.d. doppia conforme, ossia una sentenza di
secondo grado che conferma la decisione
di primo grado in fatto e in diritto).
Eppure
qualcosa non torna! Nonostante tutto non torna, anche se siamo nel 2025 e, pur
se ancora non è stata fatta richiesta di revisione, le indagini sono state
riaperte dalla Procura di Pavia che sta riconsiderando e rivalutando fatti,
atti e soprattutto il contesto relativi all’omicidio della giovane.
Chiara
venne uccisa il 13 agosto del 2007. Purtroppo questa è l’unica certezza.
Nonostante il giudicato. Alla fine troverete una breve cronologia riassuntiva
delle varie sentenze. Di seguito, invece, alcune brevi considerazioni.
Molti
hanno scandagliato - o si sono sentiti in grado di farlo e quindi di poter
giudicare - la vita di Alberto Stasi, il suo fidanzato. All’epoca un ragazzo. Bocconiano, probabilmente
antipatico perché apparentemente anaffettivo; egoista si è detto, e molto
concentrato su se stesso; con gusti
sessuali particolari, sicuramente non condivisibili, anche esecrabili. Si è
sottolineata la sua mancanza di sensibilità, anzi la sua freddezza, la sua
cinica razionalità, la particolare imperturbabilità di fronte ad un evento di tal fatta. Davanti ad una tragedia. La sua carenza di emotività e
il fatto di aver sempre anteposto il suo “io” al dramma. A Chiara.
Eppure
quell’importante principio per cui “La previsione normativa della regola di giudizio dell’ al di là di ogni ragionevole dubbio, che
trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza,
non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della
prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia
di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della
responsabilità dell’imputato” ci fa pensare. E dubitare. Ancora. Per lui è
valso davvero?
Perché?
Com’è possibile che una persona fredda e razionale
come Alberto Stasi compia un omicidio d’impeto?
Perché non si è pensato che anche una persona come
Stasi potesse essere scioccato per quello che aveva visto e non potesse essere
impaurito così da mentire su alcuni particolari o, sempre per timore,
consegnare magari un altro paio di scarpe?
Cosa voleva dire il Maresciallo Marchetto -
all’epoca Comandante della Stazione dei Carabinieri di Garlasco - quando ha
dichiarato che sono state (abbreviamo) tralasciate alcune cose e bisognava indagare a 360°?
Perché una persona fredda e razionale come Stasi
dovrebbe ancora - e quasi a fine pena - cercare un’altra verità? E, pur indirettamente, accusare qualcuno?
Perché Muschitta - il teste che allora descrisse quanto aveva visto, senza sapere a che ora era stata fissata la morte di Chiara ritrattò, ma
il “Verbale di assunzione di informazioni”
redatto nei suoi confronti venne interrotto e poi ripreso senza che fosse stato
evidenziato il motivo dell’interruzione stessa?
Perché, a seguito di quanto aveva - comunque -
dichiarato, non sono state fatte debite perquisizioni?
Perché il
corpo di Chiara, con una evidente manata insanguinata sul pigiama - ossia
l’identikit dell’assassino (o degli assassini) - venne “girato” e sparì la
prova regina?
Perché Stasi, nonostante abbia quasi finito di
scontare la sua pena, dovrebbe ancora continuare a cercare una verità che non è
la sua?
Quante volte vi è capitato di ragionare in un modo
ma di agire e comportarvi in un altro?
Quante volte, per cose molto meno importanti di un
omicidio, avete mentito o taciuto qualcosa di quanto a vostra conoscenza per
evitare di venire coinvolti?
Possibile che il nuovo super-testimone trovato dalle Iene dopo 18 anni senta il bisogno di dire la (sua) verità? Perchè? Perchè lo hanno dovuto trovare le Iene?
Di chi aveva paura? Qual era l'Autorità che in un paesino di neanche 10.000 anime poteva imporre la legge del silenzio?
Queste e altre mille domande, anche senza entrare
nei dettagli tecnici che fanno acqua da tutte le parti, sono i quesiti a cui è
doveroso trovare una risposta anche per la dr.ssa Chiara Poggi, uccisa
violentemente e senza pietà in una terribile giornata dell'agosto 2007; interrogativi a cui la solerzia
e la serietà di alcuni magistrati, consapevolmente responsabili delle tante
cicatrici che hanno riaperto con questa nuova indagine, vogliono dare risposta. Scoprire. Finalmente svelare.
Possibile che Sempio sia usato come un semplice "Cavallo di Troia"?
Due cose sono certe:
- il sottobosco di contatti, di cose non dette, di
legami, di rivalità, di odio e di invidia, di accertamenti mancati, oltre a
tanti altri importanti fattori che hanno fatto da contesto e da ostacolo alla
scoperta della verità, sembrano essere stati ripescati, riafferrati,
reinterpretati da Magistrati e Forze dell’Ordine degni della massima stima per
quanto stanno facendo.
- alla fine di questa ulteriore e - forse è il
caso di dirlo - “rinnovata” inchiesta, Chiara Poggi avrà pace perché tutto
quanto c’è stato di torbido e occultato, se c’è stato, verrà a luce. Foss’anche l’innocenza di
Alberto Stasi.
Ci saranno novità. Ma il solo fatto che molti si facciano tutte queste domande, di per sè, ha già un significato.
Cronologia sentenze
Scriverà
il Giudice (Gup) Stefano Vitelli il 17
dicembre 2009:
“Dalla disamina complessiva della tematica in
questione relativa ad un possibile movente/occasione dell’omicidio da parte
dell’attuale imputato, non emerge, quindi, una congrua prova in merito. Una volta giunti, dunque, al termine della
valutazione degli elementi processuali complessivamente emersi e ritornando
retrospettivamente sui medesimi, ci troviamo dinnanzi al seguente quadro
istruttorio: a fronte di iniziali sospetti investigativi, sono emersi come
ragionevolmente certi due indizi: l’impronta digitale di Stasi sul dispenser
del sapone liquido presente nel locale bagno al pian terreno dell’abitazione
della vittima e la presenza di DNA di Chiara Poggi sul almeno uno dei due
pedali della bicicletta in uso ad Alberto Stasi. Gli stessi, per le ragioni
sopra evidenziate, sono sicuramente carenti del necessario requisito di
gravità. A fronte di questi elementi indiziari privi di autonoma sufficiente
forza dimostrativa, abbiamo la ragionevolmente certa prova dell’alibi fornito
da Stasi…Emerge, dunque, un complessivo quadro istruttorio da considerarsi
contraddittorio ed altamente insufficiente a dimostrare la colpevolezza
dell’imputato secondo la fondamentale regola probatoria e di giudizio dell’ “oltre
ogni ragionevole dubbio”,
e assolverà Alberto Stasi per non aver
commesso il fatto.
La
stessa cosa farà la Corte di Assise di
Appello di Milano che il 6 dicembre
2011 stabilirà che:
“La prospettazione accusatoria non è dunque
affatto “logica, coerente e sopratutto
l’unica possibile nell’ambito del complessivo quadro processuale emerso”
(cfr. impugnazione pag. 175).
Pertanto, al termine dello scrutinio dei motivi
di impugnazione sviluppati dalle parti, la Corte, sulla base delle
considerazioni sin qui illustrate, è pervenuta al convincimento che la decisione adottata in primo grado merita di
essere confermata”
e confermerà così la sentenza
pronunciata dal Gup presso il Tribunale di Vigevano ribadendo l’assoluzione di
Stasi.
La
decisione sarà impugnata e la Corte di Cassazione, con sentenza emessa il 18.4.2013, la annullerà rinviando per
nuovo giudizio ad altra sezione della Corte
di Assise di Appello di Milano che, in data 17 dicembre 2014, condannerà
Alberto Stasi alla pena di anni 16 di
reclusione per aver «brutalmente
ucciso la fidanzata, che evidentemente era diventata, per un motivo rimasto
sconosciuto, una presenza pericolosa e scomoda, come tale da eliminare per
sempre dalla sua vita di ragazzo “per bene” e studente “modello” da tutti
concordemente apprezzato».
A
nulla servirà il ricorso proposto da Stasi
avverso la sentenza del 17/12/2014 perché la Corte di Cassazione - Quinta
Sezione Penale - in data 12 dicembre 2015 con sentenza nr. 25799/16 lo rigetterà confermando la condanna già inflitta a 16
anni di reclusione.