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lunedì 30 dicembre 2024

Il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili di cui all'art. 314-bis del Codice penale sanziona le condotte distrattive che la giurisprudenza di legittimità riferiva all'abrogata fattispecie di abuso di ufficio. Forse un contentino per evitare guai con l'Unione europea ma qualcuno... ahia!

 

 

 Continuando il nostro viaggio tra norme e giurisprudenza ma con un occhio sempre rivolto alla realtà dei fatti, non potevamo esimerci dal segnalare la decisione sotto riportata della Suprema Corte che qualche vittima la mieterà comunque, in attesa di capire se l'abrogazione del reato di "Abuso di ufficio" sia stata una decisione intelligente o un pochino di meno. Solo un pochino.

La Corte di Cassazione, Sez. VI, ud. 23 ottobre 2024, è stata chiamata a decidere «se l’introduzione dell'art. 314-bis cod. pen. abbia comportato l'abolitio criminis delle condotte di peculato per distrazione poste in essere senza la violazione di specifiche disposizioni di legge».

 

Al quesito ha fornito una risposta negativa chiarendo che «il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili di cui all'art. 314-bis cod. pen. sanziona le condotte distrattive che la giurisprudenza di legittimità riferiva all'abrogata fattispecie di abuso di ufficio».

 

L'ambito applicativo del peculato di cui all'art. 314 cod. pen. non risulta, dunque, modificato in seguito all’abrogazione dell’art. 323 C.p.  disposto dalla Legge Nordio.

 

Nel frattempo sono state sollevate varie questioni di legittimità costituzionale proprio in ordine alla abrogazione del reato di abuso di ufficio, quasi tutte per contrasto, in particolare, alla Convenzione ONU del 2003, c.d. Convenzione di Merida contro la corruzione (Adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116). 

 

Con la Legge 9 agosto 2024, n. 114 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare entrata in vigore il 25 agosto 2024 è stato, tra l’altro, abrogato il reato di “Abuso di ufficio”.

Con Decreto Legge 4 luglio 2024, n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112 è stato introdotto l’art. 314-bis al Codice penale (in vigore dal 10 agosto 2024)

 

Art. 314-bis.
Indebita destinazione di denaro o cose mobili


Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

 

 

 


sabato 28 dicembre 2024

Omicidio stradale e lesioni personali contestate anche a chi ha abbandonato gli animali per strada

 


 

La legge  25 novembre 2024, n. 177 ha previsto  "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". 

Ha integrato, in particolare,  gli artt. 589-bis, 590-bis e 727 del codice penale (in neretto le modificazioni).  

 

589-bis
 Omicidio stradale o nautico

1. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte.

2. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate dall’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

Commi da 3 a 8 omissis

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La  pena viene prevista anche per chi abbia  abbandonato, su strada o nelle relative pertinenze, un animale domestico che abbia provocato un incidente mortale.

Si deve trattare, quindi:

- dell'abbandono di un animale domestico fatto per strada o nelle sue pertinenze (quelle indicate nell'art.  24 del Codice della Strada); 

e, l’animale abbandonato, senza controllo, sulla strada o sua pertinenza, deve costituire la causa diretta dell’incidente.
 

Quanto al concetto di “Animale domestico” si ritiene si debba far riferimento alla definizione di animale da compagnia contenuta nella Convenzione di Strasburgo del 13 novembre 1987, ratificata con legge n. 201/2010 ("ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia")

N.B.: la norma, pur facendo  riferimento all’abbandono di animali, non     richiama la fattispecie prevista dall’art. 727 cp e, pertanto, non possono ritenersi applicabili all’ipotesi in argomento gli elementi caratteristici di quella fattispecie .   

Non viene stabilito alcun  limite temporale tra il momento in cui l’animale viene abbandonato e quello in cui avviene l’incidente facendo così ritenere sufficiente dimostrare che l’abbandono sia avvenuto su strada o su una sua pertinenza, a prescindere dalla circostanza che l’animale abbia vagato da solo per molto tempo prima di provocare l’incidente stradale.      

Aggravante dello stato  di alterazione per uso di sostanze stupefacenti per il reato di omicidio stradale.

Con la modifica del comma 2 si è voluto  coordinare la norma in conseguenza della modifica apportata all’art. 187 del Codice della strada che non prevede più lo stato di alterazione quale presupposto del reato.

Il legislatore, se da un lato ha ritenuto configurabile l’illecito di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope a prescindere dalla prova di un effettivo stato di alterazione, dall’altro ha mantenuto questa particolare condizione psicofisica quale presupposto per l’applicazione della circostanza aggravante dell’omicidio stradale. Per tale motivo, il comma 2 dell’art. 589-bis non contiene più il richiamo all’art. 187 cds.

Pertanto, diversamente da  quanto previsto nell’art. 187 Codice delle Strada, ai fini dell’applicazione dell’aggravante prevista dal comma 2, oltre all’assunzione della sostanza, occorrerà provare anche lo stato di alterazione del conducente che ha provocato l’incidente. 

 

Gli stessi concetti sono validi anche in relazione alla modifiche dell'articolo successivo. 

 

590-bis
Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime

1. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alla guida di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Commi da 3 a 9 omissis

   


 

venerdì 27 dicembre 2024

Entra in carcere per visita a detenuto con una scheda Sim occultata nel reggiseno. Per la Cassazione non è reato.

 

Il reato di cui all’art. 391ter è stato introdotto dal Decreto Legge 130/2020 (conv. in Legge 173/2020) per evitare che i detenuti sottoposti a regime detentivo ordinario (per quelli sottoposti all’art. 41bis della Legge 354/75 valgono le disposizioni dell’articolo 391bis) comunicassero con l’esterno qualora non autorizzati.

 

La signora E.C.  però si ritrovava imputata in un processo penale perché, recatasi in carcere per un colloquio con il compagno ivi detenuto, aveva pensato di occultare nel reggiseno una scheda Sim a lei intestata, ma il Tribunale di Campobasso l’assolveva.

 

Il Procuratore Generale proponeva ricorso immediato per Cassazione (quindi era talmente sicuro che saltava l’appello) contro la decisione (sentenza) del Tribunale sostenendo che nella nozione di dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni (definizione dell’art. 391ter sotto riportata) fosse logicamente e ovviamente (visto lo scopo della condotta della donna, cioè teleologicamente per gli esperti) ricompresa anche la Sim. Altrimenti porta un pezzo oggi, porta un pezzo domani, il telefono o il dispositivo lo si costruisce comunque!

 

Premesso quanto sopra la Corte di cassazione - Sezione VI Penale - con sentenza nr. 1099 del 11/9/2024 riconosceva però la correttezza della decisione di primo grado ritenendo infondato il ricorso, in forza del “principio di tassatività” ossia quello per cui ogni fattispecie penale deve essere prevista dal legislatore in tutti i suoi elementi e non è ammessa l’analogia perché altrimenti si violerebbe il principio costituzionale per cui “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” e “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”.

 

Insomma secondo la Corte di cassazione la scheda Sim “costituisce un accessorio che può essere inserito all’interno sia di un altro telefono cellulare che di altri dispositivi…  ma… senza il dispositivo in cui va inserita non è, di per sé,  idonea a consentire delle comunicazioni”.

 

A seguire il link per scaricare l’interessante sentenza.

 

 

 https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/42941_11_2024_pen_noindex.pdf

 

 

Art. 391-ter.

(Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti).

 

Fuori dei casi previsti dall'articolo 391-bis, chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.


Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.


giovedì 26 dicembre 2024

Antigone.

 


 

Per tuo vantaggio investigo io ciò ch'altri opera o parla. La tua presenza sbigottiti rende i cittadini sì che non ti dicono mai ciò che udire non ti piace: invece io tutto posso udire, quanto nell'ombra dicendo vanno; che la città commisera questa fanciulla, immacolata più d'ogni altra donna, e che compiuta ha l'opera  più nobile e in cambio ne riceve la più misera morte (Antigone, 766-776).

martedì 24 dicembre 2024

Novara: Silicon Box. Quattro (importanti) chiacchiere con Roberto Moriondo, “l’eminente” Direttore Generale del Comune di Novara.




A Natale siamo tutti più buoni. Anche Me.Fisto. 

Di seguito qualche domanda al Dr. Roberto Moriondo, Direttore Generale, e qualcosa di più, del Comune di Novara che, dal 2016 accompagna Canelli e il suo entourage nel difficile viaggio nella politica attiva e non, questo lo diciamo con piacere, nel parassitismo di posizione. 

  

Dr. Moriondo la sensazione è che ancora manchi, per lo meno a Novara,  la percezione di cosa significhi per il territorio, ma in realtà sarebbe meglio dire per l’Italia e forse non solo, il futuro insediamento di Silicon Box, ossia il nuovo maxi-impianto produttivo per la realizzazione di semiconduttori e microchip  (chiplet integration, advanced packaging e testing foundry), la cui costruzione è prevista ad Agognate.

 

1. Ci racconta come nasce e perché è stata scelta proprio Novara?

 

R. Siamo stati contattati la scorsa estate, alla fine di agosto del 2023, da Regione Piemonte che era alla ricerca, per conto del Governo, di una area idonea all’insediamento di Silicon Box. Dopo un primo incontro con l’Azienda abbiamo iniziato tecnicamente a lavorare con i colleghi di Regione sul dossier di candidatura evidenziando i punti di forza dell’area individuata. Tra questi il posizionamento di indubbio interesse logistico di Novara, la presenza di altre aziende del settore come MEMC, la vicinanza dei Politecnici di Torino e di Milano e di una Università del territorio, l’UPO, le Fondazione sull’IA di Torino quella sui semiconduttori di Pavia sono stati elementi, tra gli altri, risultati vincenti rispetto ad altre candidature comunque importanti e ben attrezzate. Probabilmente anche alcuni particolari hanno fatto la differenza, come ad esempio la fermata della linea ferroviaria Novara Biella realizzata da Amazon che permette una connessione sostenibile con Agognate. Il 28 giugno, giorno del mio compleanno, è stato dato a Roma l’annuncio ufficiale alla presenza del Ministro Urso, del Governatore Cirio, del Sindaco Canelli e dei vertici aziendali di Silicon Box. Un annuncio che ha ripagato quasi un anno di lavoro durante il quale abbiamo risposto puntualmente e velocemente a tutte le domande di varia natura poste dall’Azienda.

 

2. Si possono ipotizzare effetti e ricadute sul mercato nazionale e su quelli internazionali?

 

R. Stiamo parlando di un settore di interesse strategico per l’Europa e di una tecnologia che sarà sempre più pervasiva in molteplici settori industriali e sei servizi. Il fatto che la produzione dei chiplet sia realizzata in uno stabilimento italiano, uno degli stati membri dell’Unione, è una inversione di tendenza rispetto alla delocalizzazione industriale e un elemento di garanzia e di indipendenza tecnologica e produttiva. 

 

3. Quali potranno essere i vantaggi dal punto di vista socio-economico generati dal nuovo l’insediamento e quali, eventualmente, le criticità?

 

R. Novara sarà al centro dello sviluppo di un distretto produttivo ma anche di ricerca e di innovazione. I risvolti occupazionali saranno rilevanti in termini quantitativi ma ancora di più in relazione alla qualità del lavoro generato. Nuovi posti di lavoro per lo stabilimento, nuovi posti di lavoro l’ecosistema che si realizzerà intorno allo stabilimento, nuovi posti di lavoro per i servizi alle persone, e alle loro famiglie, che troveranno occupazione in Silicon Box.

 

4. Cosa può fare e che ruolo potrà avere il Comune di Novara in questo nuovo contesto che si verrà a creare? Tempistiche.

 

R. Dopo la notifica degli aiuti di Stato siamo ora in attesa del decreto di nomina del Commissario da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Commissario potrà andare in deroga ad una serie di procedure burocratiche in modo da accelerare le così dette procedure di permitting. Il Comune si sta portando avanti lavorando sulla variante urbanistica le relative autorizzazioni di urbanizzazione e di costruzione. Lo stiamo facendo lavorando con i colleghi della Regione e della Provincia per rispettare i tempi previsti. Apertura del cantiere e inizio dei lavori nella seconda metà del 2025, avvio della produzione nella seconda metà del 2028.   

 

5. Ci è sfuggito o sino a questo momento nessuno ha chiesto o proposto una Commissione o, meglio, ancora un Consiglio comunale in cui all’ordine del giorno ci sia la richiesta al Sindaco o a Lei di riferire in merito a Silicon Box. È una scelta o una “dimenticanza”?

 

R. Immagino che l’attesa fosse quella della notifica degli aiuti di Stato che di fatto garantisce l’avvio dell’investimento privato.


Ah, ecco.🙄😉 Allora aspettiamo!





domenica 22 dicembre 2024

"Quanti bugiardi" di Gianni Rodari. Esercizi di stile: "Anche sulle sponde tutto scorre"

 

 


Quanti bugiardi 

Ci sono delle cose 

che fanno finta di essere altre cose. 

Un rotolo di corda 

se ne sta lì 

tutto arrotolato 

e finge di essere un pitone addormentato. 

Una nuvola finge di essere un castello, 

una balena, 

un cammello.

Ieri uno specchio ha finto

di essere la mia faccia

e mi mostrava i denti.

Con tanti bugiardi in giro

bisogna stare attenti.

                                                 (Gianni Rodari)

 

 

Sulle sponde, tutto scorre

Non più son leoni 

oppur pitonesse,

ma afflitti da pene

tra squilli e promesse.

Appaion piuttosto

ombrate figure

che truccan la vita 

cercando vendette.

Giammai rimestare

condotte sopite

dal tempo attutite

ma non sminuite.

Vendette o vendute,

giammai poi taciute,

le opache vicende

ormai risapute.

Per voglia o per legge

non più li protegge

il pavido volto

del lor condottiero,

capace soltanto 

di non esser fiero. 

                                                                                            (Esercizi di stile)

 

 

 

 

 

 

 

sabato 21 dicembre 2024

Ma Salvini è davvero innocente perché, come sostiene, “ha difeso i confini della patria” o per altra ragione? In attesa delle motivazioni della sentenza facciamo un po’ di chiarezza.



Il 16 gennaio del 1989 fu promulgata la Legge costituzionale nr. 1 che modificò gli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e le norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione (cioè i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni).

In particolare l’art. 9 della Legge citata legge disponeva e dispone che:

1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia immediatamente alla giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8 (ossia quelli che un Collegio composto di tre magistrati istituito presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio che, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente n.d.a.).

2. La giunta riferisce all'assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.

3. L'assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

4. L'assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all'articolo 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti.

 

Ponendo  attenzione al comma 3 (evidenziato in grassetto), possiamo leggere che, se la Camera competente (in quel caso il Senato) avesse reputato che Salvini aveva agito “per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo” avrebbe dovuto negare l’autorizzazione a procedere.

 

Ora, poiché sappiamo tutti che “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” come stabilisce - tra l’altro -  l’articolo 52 della Costituzione, l’assoluzione con la formula più ampia, ossia che “il fatto non sussiste”, le motivazioni della sentenza dovrebbero, necessariamente, essere altre, a meno che il Tribunale preposto non abbia ritenuto che il Senato abbia “cannato” clamorosamente nel concedere l’autorizzazione a procedere contro l’ex Ministro dell’Interno perché, effettivamente, gli interessi previsti nel citato (e sopra grassettato) comma 3 esistessero davvero.  


giovedì 19 dicembre 2024

A Novara il Consiglio comunale pre-natalizio del 18 dicembre rende tutti più buoni mentre Canelli aspetta al varco la Befana!


Sosteneva  tale Epitteto che “Dio ci ha dato due orecchie, ma soltanto una bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà”. Suggerimento che, modernizzando l’ultima parte del concetto, potrebbe significare blaterare meno “a vanvera”, sia per chi lo fa con la voce sia per chi lo fa con la tastiera al posto della penna.

Ciò detto, oggi, visto che “mala tempora currunt sed peiora parantur” e dato l’approssimarsi del Natale, giochiamo un po’, fingendo una leggerezza che non deve certo far dimenticare le persone che per le prossime festività desidererebbero mantenere o trovare un posto di lavoro e… tante altre cosine che potete immaginare e che riguardano i bisogni essenziali - perché Pubblica Amministrazione significa assicurarne, per lo meno, i livelli minimi - nonché tutte le esigenze connesse - per esempio Sicurezza, Sanità, Ambiente, Viabilità ecc., ecc. - così da consentire a tutti i cittadini di fruire dei servizi loro dovuti e di preservare, altresì, i propri diritti. E, questo, indipendentemente dai colori dei governanti e da quello dei governati.

In premessa, bisogna dare atto ai nostri politici locali di essersi tenuti lontani dai toni “caciottari” assunti, nello stesso giorno, in Parlamento, proprio da chi dovrebbe avere, in certi momenti, la maturità necessaria a limitare emozioni e reazioni, più consone ai pittoreschi mercati rionali della capitale (non citiamo il caso di Tony Effe così evitiamo altri incendi intellettuali da brivido).    

In effetti abbiamo riscontrato - per quanto abbiamo potuto ascoltare - che quasi tutti i partecipanti al Consiglio comunale si sono allineati all’atmosfera Babbanatalizia. Tutti quasi buoni, insomma. Per adesso, ma solo per adesso, il panettone è assicurato ma l’impressione - sentiti gli umori sui ponti di comando - è che qualcuno, presto, sventolerà il suo fazzolettino. Sì, perché per una serie (non causale) di eventi i rispettivi Capitani vogliono continuare a  comandare la fregata ma non prendersi una fregatura per demeriti altrui. Fermo restando che li hanno scelti loro i vari marinai.

Bene, andiamo.

Fonzo (Dirigente scolastico) = non potevamo che cominciare da lui, il Boscaiolo della politica novarese; di sinistra ma non comunista (come autodefinitosi se la memoria non c’inganna) è sempre tagliente come un falce e picchia come un martello. Occhio però. Il fatto che abbia teso la pargoletta mano non inganni. Asfaltatore!

Gigantino (Medico) = Rileva ormai tante di quelle patologie politiche autogene che, solo a guardarlo, meriterebbe un premio per quanto riesce a trattenersi dal deflagare in pubblico.  Grande capacità respiratoria e senso del dovere.  Fino a quando? Introspettivo.

Ragno (Medico) =  Riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno al posto di una damigiana vuota.  Signorile nonostante tutto. “Rispetto” la sua parola d’ordine (p.s. intermedio: Consigliere Ragno, se li trova, riveda gli spezzoni che inquadrano qualcuno del suo partito mentre Lei parlava. Altro che macumba. Si compri tanto aglio!) Commovente!

Pirovano (Impiegato alla “SUN”, da sempre definitosi con orgoglio “autoferrotranviere”) = pur non riuscendo farci digerire il Suo odio genetico per il congiuntivo, ieri è stato protagonista di un simpatico siparietto in cui si scambiava reciproci complimenti con un antagonista politico che avendogli detto  Bello, intelligente e furbo sarai solo tu!” si sentiva rispondere dal naturalizzato pernatese “Sicuramente sì!”.  Marpionesco!

Picozzi = Pragmatica e poche ciance. Il nostro “Direttore” (nostro nel senso postale e non personale, non sia mai!) evita ridondanti e stucchevoli giri di parole e la chiude subito, tanto avevano già parlato (qualcuno anche troppo) gli altri. Marziale!

Napoli = svolge bene il suo compitino (e, ovviamente, dà fastidio a chi si sente bruciacchiare la paglia nello spazio esistente tra i padiglioni auricolari) che, peraltro, costituisce l’incipit del successivo periodare Sindacale. Frizzantina!

Canelli = il Sindaco ha una sua visione del futuro. Anche strategica. Sa raccontarsi e raccontartela e, sicuramente, ha qualche torto ma anche molti meriti. Ammirevole per come riesca a mantenere gli equilibri per tenere in piedi la baracca. Gli rammentiamo, però, di non dimenticare che non esistono solo opere mirabolanti ma c’è una realtà quotidiana che tutti i cittadini devono affrontare ogni giorno e Lui (e pure qualcun altro che dovrebbe esercitare meglio il suo potere di scelta) non può permettersi di ignorare le necessità quotidiane e i bisogni dei suoi concittadini che lo hanno eletto e riconfermato proprio perché hanno creduto - parere nostro - più nella sua persona che nel suo partito.  Intanto aspetta la Befana! A buon intenditor…

 


mercoledì 18 dicembre 2024

Importante sentenza della Corte di Cassazione: Se muore il passeggero dietro, senza cintura, risponde di omicidio il conducente della vettura.


Ringraziando l’Avvocato Lorenzo Sozio per la segnalazione, a seguire la sintesi di una importante sentenza della Corte di Cassazione.

Il conducente - anche se non commette eccesso di velocità o altre violazioni stradali - viola l’obbligo imposto dall’articolo 172 del codice della strada se non si assicura dell’uso della cintura di sicurezza da parte del passeggero trasportato e non si spezza il nesso causale per la mancanza di segnali acustici del mancato allacciamento da parte del deceduto che sedeva sul sedile posteriore.

(Cassazione penale, Sezione IV sentenza n.  46566 del 18 dicembre 2024)

 

Quando era "verosimile ritenere che l'utilizzo della cintura di sicurezza avrebbe ragionevolmente impedito l'exitus della persona offesa" in quanto sarebbe rimasta all'interno dell'abitacolo;

 - rilevato che, secondo l'indirizzo della Corte, il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto e ad omettere l'intrapresa marcia, e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura, 

fate mettere ai Vostri passeggeri questa benedetta cintura: "meglio un buon litigio che un cattivo processo!"

 

 

 

 

 

martedì 17 dicembre 2024

Domani durante il Consiglio comunale a Novara, WC chiusi. “Pacta sunt servanda”, da Ulpiano a Canelli II. Capito “bro”? L' Assa sta!

 


Tra le varie finalità per cui domani si riunirà il Consiglio comunale di Novara ci sarà l’esame ed approvazione della “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2025-2027 e del Bilancio di previsione finanziario triennale 2025-2027”. Il consesso potrebbe anche protrarsi sino a tarda sera, come già accaduto, ma potrebbe anche darsi che così non succeda perché di tanti emendamenti (in genere dell’opposizione, id est del PD, dei 5Stelle, di Insieme per Novara) qualcuno possa essere stato ritenuto ammissibile e utile, e sia stato, quindi, trovato un accordo.

Accordo passato per i Capigruppo i quali hanno una funzione molto importante essendo i latori anche delle determinazioni assunte e concordate lassù, oltre le nuvole; lassù dove alloggiano gli dèi. Talvolta, però, i poveri emissari hanno committenti un po’ presuntuosi che  potrebbero anche esporre tutta l’Amministrazione (impersonata dal Sindaco) a mala figura: per esempio quando, dopo aver faticato non poco a trovare la quadra, ed aver concordato di accogliere alcuni emendamenti, abbiano ricevuto mandato, magari da qualche Assessore  -  per capricci, ripicche o vendette politiche o per difendere (ipotizziamo) onore e dignità feriti in “plural tenzone” (sarebbe bastato essere più preparati e, forse, meno arroganti)  - di non esprimere parere favorevole sugli emendamenti stessi oppure di astenersi (magari uscendo dall’aula per fare un’improvvisa pipì).

In effetti nel corridoio del primo piano di Palazzo Cabrino abbiamo notato un Gagliardi un po’ nervoso, un Picozzi comunque fiero del suo operato, Crivelli rosso carminio e il Sindaco claudicante più per la piega storta che sembrava aver preso la riunione dei capigruppo che per la storta caviglia sollecitata da un prurito fastidioso: sarà mica stato punto da un ragno violino che, suo malgrado, aveva dovuto leggere uno spartito d’altri suonatori?

Perché se è vero che “si vis pacem para bellum” è anche vero che il buon Ulpiano ci ammonisce da sempre che “Pacta sunt servanda”.

E… occhio, perché dopo l’ammonizione c’è l’espulsione. L’Assa sta “bro”!

Domani sapremo…

 


Il karma del Terdoppio colpisce ancora! Chi volle quella cattedrale nel deserto che ai novaresi costa da anni una pacca di soldi?

 Non facciamo la cronistoria perchè anche farla porta sfiga!  Però, ragazzi, ce la siamo presa con la Giunta Ballarè; con tutti gli Assessor...